Preambolo
Il Codice Etico della Scuola Romana Balint analitica definisce gli standard di comportamento che i membri aderenti alla SRBA condividono e osservano per garantire la corretta realizzazione delle attività di formazione, ricerca e diffusione della conoscenza, per proteggere i diritti dei partecipanti e delle persone coinvolte, promuovere una riflessione critica sulle implicazioni etiche della ricerca in ambito psicologico.
Principi generali
Rispetto della dignità della persona
Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA nella conduzione dei gruppi balint analitici e nella psicoterapia ha il dovere di rispettare la dignità, la libertà e il benessere dei partecipanti, degli studenti, dei colleghi e dei collaboratori, e tutela i loro diritti alla autodeterminazione e alla riservatezza. Evita e contrasta ogni forma di discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, età, livello di istruzione, nazionalità, etnia, religione, stato socio-economico, opinioni politiche e sindacali, condizioni psico-fisiche. Nell’interazione con i partecipanti, tiene conto della loro specificità linguistica e culturale, delle eventuali condizioni di vulnerabilità e delle capacità di comprendere e comunicare.
Competenza
Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA nella conduzione dei gruppi balint analitici e nella psicoterapia è consapevole dei limiti della propria competenza e utilizza solo metodi e tecniche per cui possiede un’adeguata preparazione scientifica e metodologica. Si impegna ad aggiornare continuamente le proprie competenze tecniche e professionali, dedicando particolare attenzione ai temi di natura etica e agli eventuali cambiamenti nelle normative nazionali e internazionali. Agisce affinché coloro che lavorano sotto la sua supervisione mantengano un adeguato livello di preparazione e operino riconoscendo i limiti delle loro competenze.
Tutela del benessere
Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA nella conduzione dei Gruppi Balint Analitici e nella psicoterapia si impegna a non compromettere il benessere psico-fisico dei partecipanti e a non alterare il loro grado di sicurezza e autostima. Garantisce che la partecipazione alle attività sopraindicate non determini un peggioramento delle condizioni attuali e non esponga a situazioni di rischio, disagio o sofferenza.
Regole di condotta
Articolo 1. Informazione e consenso
1.1 Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA nella conduzione dei Gruppi Balint Analitici e nella psicoterapia informa adeguatamente i partecipanti e acquisisce preliminarmente, e per iscritto, il loro consenso alla partecipazione e al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili. In entrambi i casi il consenso deve essere informato; in assenza di una chiara, completa ed esauriente informativa il consenso non può essere definito tale, anche se questo viene esplicitamente manifestato dal partecipante.
1.2 I partecipanti sono chiaramente informati che il consenso può essere rilasciato, rifiutato o ritirato in qualsiasi momento; ad essi è garantita la più ampia libertà decisionale e concesso tutto il tempo necessario per riflettere, avanzare dubbi e chiedere dei chiarimenti.
1.3 Le informazioni sono date oralmente e in forma scritta, in modo non ambiguo, esauriente, comprensibile e adeguato all’età, al grado di istruzione e alle competenze cognitive dei partecipanti.
1.4 Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA nella conduzione dei Gruppi Balint Analitici e nella psicoterapia evita che le relazioni personali derivanti da altri ruoli (docente, clinico, ecc.) possano minare l’obiettività delle decisioni o dar luogo a forme indirette di coercizione.
1.5 Chi firma il consenso dichiara di aver ricevuto in maniera completa tutte le informazioni utili e che non ha dubbi rimasti in sospeso e ulteriori domande da porre.
1.6 Per quanto concerne le persone che non siano in grado di esprimere validamente il consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la responsabilità genitoriale o la tutela legale. Nel caso dei minori, il consenso è espresso di regola da entrambi i genitori.
Articolo 2. Riservatezza e anonimato
2.1 Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA nella conduzione dei Gruppi Balint Analitici e nella Psicoterapia rispetta sempre il diritto dei partecipanti alla riservatezza e all’anonimato. I dati personali e sensibili raccolti nell’ambito dell’attività di ricerca sono trattati e conservati secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
2.2 Il Rappresentante Legale del progetto di ricerca ha l’obbligo di custodire i dati personali in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alle leggi vigenti e ai principi etici che ispirano il presente Codice.
Articolo 3. Incentivi alla partecipazione
3.1 La partecipazione alla ricerca, alla sperimentazione e alla formazione del modello Balint Analitico deve essere libera e non sottoposta ad alcuna forma di coercizione, diretta e indiretta, esplicita e implicita.
3.2 I partecipanti ai corsi di formazione, o ai gruppi Balint Analitici, ricevono un attestato di partecipazione. I partecipanti ai corsi di perfezionamento per conduttore di Gruppi Balint Analitici della durata di due anni riceveranno un attestato di qualifica per la conduzione dei gruppi sopraindicati. Per incentivare la loro partecipazione possono eventualmente essere assegnate delle borse di studio ad hoc.
Articolo 4. Ricerca, insegnamento e valutazione
4.1 Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA si impegna a promuovere la conoscenza dei principi etici della SRBA all’interno dei Corsi di Laurea (CdL), Scuole di Specializzazione, Istituti di Istruzione generale, Aziende ed in ogni ambito Sociale e Sanitario mediante specifiche attività seminariali e di aggiornamento con Setting gruppale.
4.2 Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA, o di Supervisione è consapevole della responsabilità educativa nei confronti dei collaboratori e del dovere di trasmettere i principi previsti dal presente Codice Etico e di vigilare sul loro rispetto.
4.3 Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA è garante della preparazione dei collaboratori in formazione (studenti e dottorandi) e si accerta della correttezza con cui questi si qualificano all’esterno.
4.4 La partecipazione allo studio del modello Balint Analitico è offerta agli studenti e ai cittadini come un’importante occasione formativa per conoscere la finalità e le procedure dell’attività scientifica. Chi svolge attività di ricerca, formazione e diffusione del modello della SRBA è disponibile a illustrare, spiegare e discutere tutti gli aspetti teorici e metodologici dello studio.
Articolo 5. Modello, Competenza e Prassi
5.1. Il conduttore di Gruppi Balint Analitici deve aver conseguito presso la Scuola Romana Balint Analitica la formazione biennale, con consegna di attestato di perfezionamento ottenuto in seguito alla produzione di un elaborato di ricerca.
5.2. Il conduttore di Gruppi Balint Analitici secondo il modello della SRBA deve possedere una cultura analitica nella sua formazione professionale e una lunga esperienza di partecipazione a gruppi Balint.
SCUOLA ROMANA BALINT ANALITICA
Via dei Durantini, 281 – 00157 Roma
P IVA 08250671008 – CF 97355750585
Codice Univoco KRRH6B9
Training 346 7157920
Direzione 333 6021760
© 2022 Associazione Scuola Romana Balint Analitica – Fondata nel 2004 – P IVA 08250671008. Privacy Policy